Attenzione alla normativa, un po’ per buonsenso, un po’ perché le sanzioni variano dai 500 euro per l’assenza del libretto d’impianto ai 3.000 se non si rispetta il controllo di efficienza energetica

Gli impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda per gli immobili in cui tutti noi viviamo e lavoriamo sono stati oggetto di numerosi aggiornamenti della normativa e negli ultimi mesi anche l’interesse generale si è rivolto con sempre più attenzione alle questioni legate al risparmio energetico ed al consumo di fonti rinnovabili.

Sebbene facciano più rumore le limitazioni che si impongono al consumo di legname o pellet per il riscaldamento, bisogna dire che esistono anche delle limitazioni alle caldaie a metano, ma delle quali non si sente mai parlare.

1-Le vecchie caldaie a metano vanno sostituite!

Dato che la normativa è difficile da comprendere ed analizzare si rimanda ad esempio al sito dell’ARPA Piemonte dove sono riassunti in semplici spiegazioni gli obblighi da rispettare in materia di impianti di riscaldamento.

La normativa regionale piemontese è grossomodo allineata con quella nazionale così come quelle regioni del centro-nord facenti parte della zona della Pianura Padana:

L’obbligo più importante è sicuramente quello che riguarda le caldaie installate prima di dicembre 2017 le quali devono essere sostituite in favore di caldaie che rispettino i limiti di emissione di sostanze nocive o eventualmente adeguarle: dovrebbero essere sostituite cioè con caldaie più moderne, a condensazione. Tale obbligo persiste in realtà in Piemonte a partire dal 01/09/2018.

2-Caldaia a condensazione, ma la canna fumaria esistente?

Quando si sostituisce una caldaia è obbligatorio installarne una nuova con un alto rendimento raggiungibile solamente con una caldaia a condensazione che recupera gran parte del calore ottenuto nei fumi di scarico.

Ciò nonostante esistono alcune deroghe legate alla sicurezza degli impianti ed in particolar modo alla canna fumaria esistente; infatti le canne fumarie delle caldaie a condensazione non possono più essere realizzate singolarmente in facciata, ma devono andare dirette fino ad un apposito comignolo in copertura ed ogni caldaia deve avere la propria canna fumaria (che volendo può essere posizionata all’interno di un più ampio cavedio contenente anche altre tubazioni).

La caldaia a condensazione non può essere collegata ad una vecchia canna fumaria ramificata ed è per questo che esiste la deroga per cui è possibile installare una caldaia non a condensazione nel caso sostituzione della caldaia in presenza di un canna fumaria collettiva.

Chiaramente, quando esistono caldaie che usano combustibili differenti, ognuna deve avere la propria canna fumaria: ad esempio il caminetto deve avere una canna fumaria diversa dalla caldaia a gasolio.

In Piemonte, inoltre, è vietato sostituire il generatore centralizzato in favore di uno autonomo quando si è in presenza di più di quattro unità abitative; anche in tal caso esistono particolari deroghe per rari casi particolari.

3-Il libretto di impianto

Ogni impianto termico deve essere munito di un “libretto di impianto” che il manutentore deve caricare sull’apposito “Catasto degli Impianti Termici – CIT” al fine di poter creare una sorta di carta d’identità digitale dell’impianto stesso, dandogli un numero di riferimento (il codice CIT) e riportando tutti i dati fondamentali come la potenza, il rendimento ed i controlli periodici che per ogni impianto devono essere eseguiti.

Non solo le caldaie a metano, gasolio o GPL, ma anche quelle a legna o pellet comprese le stufe ed i caminetti devono essere muniti di un libretto di impianto con tanto di codice CIT: per questa tipologia di generatori di calore è necessario il controllo periodico solo se di potenza superiore a 10 kW, ma non è necessario il controllo dell’efficienza energetica poiché la legna è considerata una fonte rinnovabile.

Differente il caso delle caldaie a metano, gasolio o GPL che devono essere dotate di libretto d’impianto con codice CIT in cui sono riportati i rapporti di controllo periodico e la verifica dell’efficienza energetica.

4-Quali sanzioni se contravvengo la norma?

Adeguarsi alla normativa è una questione di giustizia e buonsenso soprattutto perché in questo caso si parla di rispetto dell’ambiente che ci circonda, ma ad ogni buon fine si precisa che esistono delle sanzioni in merito che variano a seconda dei casi dai 500 € per l’assenza del libretto d’impianto ai 3.000 € se non è rispettato il controllo di efficienza energetica. Le autorità competenti per i controlli sono i comuni o le provincie (a seconda dei casi specifici) e ufficiosamente si può affermare che al momento i controlli vengono eseguiti e sono stati maggiormente colpiti gli impianti di grosse dimensioni (ad esempio di grandi condomini) che consumano un maggior numero di calorie.

5-Che cosa succede se il rendimento del generatore è inferiore ai limiti di legge?

Secondo la d.g.r.  del 29 dicembre 2015, n. 23-2724, art 5 commi 13 e 14 nel caso in cui, durante l’ispezione sui generatori a fiamma, venga rilevato un rendimento di combustione inferiore ai limiti fissati dall’Allegato B del D.P.R. 74/2013 e s.m.i, o dai provvedimenti regionali in materia di inquinamento atmosferico se maggiormente restrittivi, questo, entro 15 giorni, deve essere ricondotto entro i limiti dei valori ammessi, mediante operazioni di manutenzione effettuate dal tecnico manutentore, ferma restando l’esclusione del generatore dalla conduzione in esercizio continuo di cui all’art. 4, comma 6, lettera e) del D.P.R. 74/2013. Il Responsabile dell’impianto, dopo l’intervento di manutenzione, dovrà dare comunicazione all’Autorità Competente, entro il termine massimo di 30 giorni, dell’avvenuto adeguamento dell’impianto. Nel caso in cui la suddetta dichiarazione non venga inviata, l’Autorità Competente eseguirà una nuova ispezione con addebito della stessa al Responsabile dell’impianto.

Le indicazioni per l’adeguamento devono essere riportate sul REE nel campo previsto per le prescrizioni con i relativi termini.

Se durante l’intervento manutentivo prescritto si rileva l’impossibilità di ricondurre il rendimento di combustione entro i limiti si applica quanto disposto all’art. 8, comma 7, del DPR 74/13 e s.m.i. e cioè si prescrive che il generatore debba essere sostituito entro 180 giorni solari a partire dalla data del controllo.

Al proprietario dell’impianto, e per conoscenza al terzo responsabile, verrà inviata comunicazione con le prescrizioni di adeguamento o sostituzione previste dalla normativa vigente. L’autorità competente richiederà, eventualmente, ad Arpa di valutare la documentazione ricevuta o di effettuare una nuova ispezione.

6-Quali sono gli obblighi per un impianto di climatizzazione estiva?

L’impianto di climatizzazione estiva è un impianto termico e segue le stesse regole degli impianti di climatizzazione invernale (DPR 74/2013, art. 7), cioè deve essere munito di libretto d’impianto e deve periodicamente essere sottoposto a operazioni di manutenzione. 

Il “Rapporto di controllo di Efficienza Energetica” (REE) deve essere compilato solo per impianti di potenza superiore a 12 kW (DPR 74/2013, art. 8).

Sul sito del CTI (Comitato Termotecnico Italiano) vi è un esempio di compilazione del libretto al link http://www.cti2000.it/index.php?controller=pubblicazioni&action=show&id=36294

7-Quali sono gli obblighi per gli impianti a legna?

La normativa assimila agli impianti termici anche le stufe e i caminetti se fissi e quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW.

È necessaria la seguente documentazione:

–           dichiarazione di Conformità secondo DM 22 gennaio 2008 n. 37 (completa quindi di progetto, relazione materiali utilizzati, schema impianto e certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali) per impianti realizzati dopo il 13/03/1990. In mancanza della “Dichiarazione di Conformità” per gli impianti installati fino al 27/03/2008 può essere prodotta, in sostituzione, la “Dichiarazione di Rispondenza” sempre secondo DM 22 gennaio 2008 n. 37.

–           libretto di impianto (compresa la compilazione elettronica on-line sul Catasto degli Impianti Termici), ed i Rapporti di manutenzione con registrati gli interventi da parte di imprese abilitate ai sensi dell’art. 7 comma 1 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192 e degli art. 7 – 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 74.

–           rapporto di manutenzione a partire dalla potenza di 10 kW

Come specificato all’art. 1 comma 2 del D.M 10/02/2017, e in attesa di una norma UNI sull’analisi di combustione delle biomasse, non è necessario effettuare il controllo dell’efficienza energetica indicato all’art. 8 del DPR 74/2013 in quanto la legna è considerata come fonte rinnovabile.

Installazione e manutenzione

La prima regola per il buon funzionamento dell’apparecchio di riscaldamento domestico a biomasse è l’installazione a regola d’arte, effettuata da una ditta abilitata ai sensi del d.m. 22 gennaio 2008 n. 37, che rilasci al committente a fine lavori la Dichiarazione di Conformità. Il dimensionamento dell’impianto, la geometria e l’altezza della canna fumaria, sono elementi fondamentali per il funzionamento ottimale.

In secondo luogo, la manutenzione periodica regolare sia ordinaria (pulizia della camera di combustione, rimozione delle ceneri, controllo del tiraggio), che straordinaria (pulizia del canale da fumo e della canna fumaria a opera di tecnici qualificati), giocano un ruolo fondamentale per il buon funzionamento dell’impianto e quindi la riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera.”

La frequenza per le operazioni di manutenzione periodica è quella indicata nelle istruzioni del fabbricante e dell’installatore. In mancanza la frequenza è quella della tabella al punto 8.2 della UNI 10683/2012.

Le operazioni di manutenzione devono essere indicate sui rapporti tecnici che rilascia il manutentore ma ad oggi, non devono essere registrate sul Libretto di impianto.

Combustione del legno

Un importante fattore da considerare nella combustione del legno è la qualità della materia prima e in particolare il tenore idrico del combustibile che si esprime in termini percentuali in due modi:

  1. umidità del legno anidro (u) che esprime la massa di acqua presente in rapporto alla massa di legno anidro secco.
  2. contenuto idrico del legno (M) che esprime la massa di acqua presente in rapporto alla massa di legno fresco.

Il legno normalmente non si trova allo stato anidro, ma ha un contenuto idrico (M) variabile, a seconda del periodo di stagionatura all’aria, tra il 60 % e il 15 %.

Per la legna da ardere esistono delle norme specifiche di riferimento per le definizioni delle classi, come, ad esempio, la UNI EN ISO 17225-5.

La classe più performante (A1) in queste norme prevede un contenuto idrico (M) nel cippato inferiore o uguale al 10 % per essiccatura effettuata artificialmente oppure inferiore o uguale al 25 % per essiccatura effettuata normalmente.

Per ottenere quindi una buona combustione è importante utilizzare della legna che abbia un contenuto idrico inferiore al 20 %.

Un elevato contenuto idrico aumenta le emissioni in atmosfera nonché riduce il potere calorifico della legna e il rendimento del generatore.

Nel ciclo di funzionamento dell’apparecchio le fasi di accensione e spegnimento (i cosiddetti transitori) sono quelle in cui si formano elevate quantità di inquinanti nei fumi, non essendo state ancora raggiunte le condizioni ottimali di combustione. Nell’ottica di un utilizzo sistematico delle biomasse per il riscaldamento e la produzione dell’acqua sanitaria, andrebbero limitati il più possibile i transitori.

Poiché la fase più inquinante, e in generale delicata dal punto di vista termodinamico, è quella della gassificazione e della combustione dei composti volatili, grande attenzione deve essere posta anche alla ricarica della camera di combustione una volta che il fuoco sia stato acceso. Bisognerà infatti evitare di mettere troppa legna, cercando di aggiungere i nuovi tronchetti sulle braci, avendo sempre cura di non riempire troppo la camera di combustione e, potendo, di separare tra di loro i tronchetti aggiunti, in modo da esporre al calore quanta più superficie possibile.

Anche la dimensione dei tronchetti di legna da ardere andrebbe ridotta il più possibile in modo da aumentare la superficie di contatto combustibile-comburente, ottimizzare lo scambio energetico e ridurre le emissioni inquinanti.

N.B. Il d.lgs. 152/2006 (Testo Unico sull’Ambiente) il non prevede la possibilità di utilizzare gli imballaggi come combustibile (tipo pallet…) anche se di legna pulita, in quanto nell’Allegato X sezione 2 lettera f indica di utilizzare “legna da ardere alle condizioni previste nella parte II sezione 4”.

MANUTENZIONE E CONTROLLI A CURA DEL RESPONSABILE

Quali sono i controlli da effettuare sugli impianti termici?

I controlli possono essere di due tipi:
−     interventi di manutenzione di cui all’art.7 del DPR 74/2013;
−     controlli di efficienza energetica di cui all’art.8 del DPR 74/2013.

1. Manutenzione dell’impianto termico

Con il termine di “manutenzione” si intende l’insieme degli interventi necessari, svolti da tecnici abilitati operanti sul mercato, per garantire nel tempo la sicurezza e la funzionalità e conservare le prestazioni dell’impianto entro i limiti prescritti.

La periodicità delle manutenzioni dipende dalle indicazioni dell’installatore dell’impianto; in mancanza di queste, dalle indicazioni dei fabbricanti delle apparecchiature, contenute nei libretti di uso e manutenzione dell’impianto. Se non ci sono o non sono recuperabili neanche le istruzioni dell’impianto bisogna fare riferimento alle specifiche norme UNI e CEI.

2. Controllo dell’efficienza energetica

Il controllo di efficienza energetica riguarda, in particolare:

a)    il sistema di generazione dell’energia;
b)    la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;
c)    la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell’acqua, dove previsti.

La periodicità dei controlli di efficienza energetica sono riportate nell’allegato A al DPR 74/2013 sotto riportate:

Per i modelli di rapporto di controllo e di efficienza energetica si fa riferimento alla DGR 6 ottobre 2014, n. 13-381 e s.m.i.

Le potenze riportate in tabella si riferiscono alla potenza utile nominale complessiva dei generatori che servono lo stesso sistema di distribuzione (ad esempio, una caldaia a gas naturale ed una caldaia a legna che riscaldano acqua in uno stesso serbatoio).

Solo se la somma delle potenze ricade nei campi evidenziati si deve fare, per ciascun impianto, un controllo di efficienza energetica. Per generatori che non condividono lo stesso sistema di distribuzione (ad esempio, una caldaia a gas naturale ed una stufa a legna, del tutto indipendenti), il rapporto va fatto solo per gli apparecchi che, presi singolarmente, superano le potenze indicate nella terza colonna della tabella.

Il controllo di efficienza energetica, inoltre, deve essere effettuato:

−     all’atto della prima messa in esercizio dell’impianto, a cura dell’installatore;
−     nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore;
−     nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l’efficienza energetica.

SANZIONI

Quali sono le sanzioni?

Nelle tabelle seguenti sono riportate le sanzioni suddivise per soggetto destinatario.

Sanzioni previste nei confronti del RESPONSABILE DELL’ESERCIZIO E DELLA MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO TERMICO (proprietario o conduttore dell’unità immobiliare, o amministratore del condominio, o terzo responsabile che se ne è assunta la responsabilità – Secondo il DPR 74/2013 art. 6, comma 2, in caso di impianti non conformi alle disposizioni di legge, la delega non può essere rilasciata, salvo che nell’atto di delega sia espressamente conferito l’incarico di procedere alla loro messa a norma. Il delegante deve porre in essere ogni atto, fatto o comportamento necessario affinché il terzo responsabile possa adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente e garantire la copertura finanziaria per l’esecuzione dei necessari interventi nei tempi concordati).